Invia una segnalazione con la massima riservatezza

WHISTLEBLOWING POLICY


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servizi assistenziali per disabili

SOMMARIO
Art. 1 : Scopo del Regolamento e definizioni
Art. 2 : Presentazione e gestione delle segnalazioni
Art. 3 : Tipologia di segnalazioni
Art. 4 : Il segnalante (Whistleblower)
Art. 5 : Oggetto della segnalazione
Art. 6 : Divieto di ritorsione ed altre misure di protezione accordate a chi effettua se-gnalazioni, denunce all’autorità giurisdizionale competente o divulgazioni pub-bliche
Art. 7 : Segnalazione di misure discriminatorie o ritorsive
Art. 8 : Tutela della riservatezza
Art. 9 : Fonti di riferimento
Art. 10 : Disposizioni finali

Art. 1
SCOPO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI
Il presente Regolamento descrive le modalità di trasmissione e gestione delle segnalazioni inerenti la viola-zione delle disposizioni normative nazionali e dell’Unione Europea a protezione della persona che segnala una violazione ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (“Attuazione della Direttiva UE 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e racante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazione delle disposizioni normative nazionali“), delle Linee Guida ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 e della Legge n. 179 del 30.11.2017.
Le previsioni del presente Regolamento sono parte integrante del sistema di Prevenzione della Corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012.
Definizioni
Ai fini della presente procedura si intende per:
a) “Violazioni”: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministra-zione Pubblica e che consistono in violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee (illeciti ammini-strativi, contabili, civili o penali) come meglio dettagliate all’art. 2 del D. Lgs n. 24/2023;
b) “Segnalazione”: la comunicazione di informazioni sulle violazioni presentata secondo la prevista proce-dura;
c) “Whistleblower” o “Segnalante”: persona che segnala violazioni di cui è venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo;
d) “Facilitatore”: persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
e) “Persona coinvolta”: persona menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è at-tribuita o come persona comunque implicata nella segnalazione;
f) “RPCT”: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
g) soggetto terzo: soggetti differenti dagli utenti associati alla segnalazione ma che possono collaborare nelle verifiche.
Art. 2
PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
Le previsioni del D.lgs. n. 24/2023, nel recepire le indicazioni della Direttiva Europea, hanno introdotto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni delle violazioni di cui il segnalante (whistleblower) viene a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo. Possono infatti essere presentate le segnalazioni con le seguenti modalità:
1)
attraverso l’apposito “canale interno”: il canale interno attivato dall’Asp Charitas per la ricezione della segnalazione di violazioni prevede l’utilizzo di una procedura informatica (Software Legality Whistleblowing). L’accesso alla procedura informatica avviene tramite il link pubblicato nel portale dell’Asp alla pagina dedicata. La gestione del canale interno di segnalazione è affidata al RPCT dell’Asp, Dott.ssa Chiara Arletti – Direttore, che si avvale di un fornitore esterno di servizi informatici per l’implementazione della procedura informatica, il quale è stato nominato Responsabile del trat-tamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR nonché amministratore di sistema.
La procedura informatica di segnalazione interna garantisce, attraverso l’applicazione di strumenti di critto-

grafia avanzati, la riservatezza dell’identità del segnalante, del facilitatore, delle persone coinvolte o comun-que menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione in tutte le fasi della procedura medesima. Tali informazioni saranno accessibili esclusivamente al RPCT ed alle persone specificatamente da esso incaricate per la gestione delle segnalazioni.
Ad ogni segnalazione è collegato un codice alfanumerico identificativo della medesima.
Tutte le informazioni che possono rivelare i contenuti di una segnalazione e l’identità del suo autore o che possono fornire indicazioni sull’attività del segnalante sono protette dal citato sistema di cifratura e non esiste alcuna correlazione diretta tra un utente della piattaforma (segnalante – whistleblowing) ed eventuali segnalazioni.
Attraverso la procedura informatica adottata dall’Asp:

il segnalante (whistleblower) può accedere in maniera sicura al sistema in diverse modalità:
-
modalità riservata: registrandosi al sistema per l’invio di una segnalazione “nominativa e con ge-stione dell’identità riservata” (utente registrato);
-
modalità anonima: inviando una segnalazione senza registrazione e identificazione;
-
inserire le proprie segnalazioni, scritte o vocali, tramite una procedura intuitiva e di facile compila-zione;
-
inviare la segnalazione tramite la piattaforma web oppure dall’App mobile Legality Whistlebowing;
-
seguire la segnalazione e visualizzare lo stato di lavorazione della segnalazione;
-
scambiare messaggi con il RPCT;
-
ricevere via e-mail avvisi di risposta alla propria segnalazione e ai messaggi.

il Responsabile della segnalazione (RPCT) può:
-
ricevere via e-mail un avviso di presenza di segnalazione all’interno del sistema;
-
gestire lo stato di lavorazione della segnalazione;
-
scambiare messaggi con il segnalante per l’eventuale richiesta di documentazione e integrazioni;
-
inserire nel sistema segnalazioni pervenute da altri canali (e-mail, busta chiusa, segnalazioni verbali, etc.);
-
dialogare con un Soggetto Terzo (segnalato, persona informata sui fatti, testimoni, altri soggetti che possono contribuire alle verifiche o devono essere informati) tramite un’area messaggistica dedicata.
Il RPCT esamina tempestivamente il contenuto della segnalazione, della documentazione eventualmente ricevuta e delle eventuali integrazioni presentate dal segnalante in epoca successiva mediante apposita funzione precisata dalla procedura informatica e ne valuta il contenuto verificando innanzitutto la sua perti-nenza con le attività inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza. Il RPCT verifica la possibilità di trasmettere il contenuto della segnalazione all’Organismo di Vigilanza (OIV) affinché esso valuti se i fatti denunciati possano rivestire rilevanza per la prevenzione di reati ai sensi del D.lgs. N. 231/01, ferma restando la tutela della riservatezza del segnalante.
Per verificare la fondatezza della segnalazione il RPCT può chiedere al segnalante approfondimenti o ulteriori informazioni.
Il RPCT può svolgere le verifiche di sua competenza, all’esito delle quali, ove emerga l’infondatezza della segnalazione ovvero l’insufficienza degli elementi di fatto segnalati per procedere, ne dispone l’archiviazione. Il RPCT procede all’archiviazione delle segnalazioni nei casi di:

a) manifesta mancanza di violazioni di norme nazionali o comunitarie;
b) manifesta incompetenza dell’ASP Charitas sulle questioni segnalate;
c) manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l’applicazione della sanzione;
e) intervento dell’istituto non più attuale;
f) finalità palesemente emulativa;
g) accertato contenuto generico della segnalazione o tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
h) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte censurabili;
i) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.
All’esito delle attività svolte, ove emerga la necessità di adottare provvedimenti atti a reprimere condotte contrarie alle disposizioni vigenti o prevenire altre violazioni, il RPCT, fermo restando il suo potere di denuncia all’Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge, nella sua ulteriore funzione di Titolare dell’Ufficio Provve-dimenti Disciplinari dell’Asp Charitas, adotta, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, le iniziative necessarie ad assicurare l’applicazione di sanzioni proporzionali ed eque rispetto ai fatti accertati, tenendo conto di quanto previsto dal Codice di Comportamento dell’Asp approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 24 del 14.09.2023 (ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013, come integrato dal D.P.R. n. 81/2023, in vigore dal 14.07.2023), del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dall’Ente (previsto nel PIAO), e dal CCNL Funzioni Locali vigente.
All’esito dell’istruttoria, il RPCT fornisce un riscontro alla segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e delle motivazioni della scelta operata.
La persona segnalante va informata dell’esito della segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
2)
attraverso il canale “esterno”:
A) Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): L’ANAC attiva un canale di segnalazione esterna che il segnalante può utilizzare nei seguenti casi, come previsto all’art. 6 del D. Lgs n. 24/2023:
a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dallo stesso Decreto;
b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. La stessa Autorità mette a disposizione sul proprio sito web le indicazioni e le modalità da seguire per utilizzare tale canale.
B) Divulgazione Pubblica
Prevista tassativamente nei casi stabiliti dalla legge.
Art. 3
TIPOLOGIA DI SEGNALAZIONI
L’accesso alla segnalazione è differente a seconda che la segnalazione sia stata inviata da un utente

registrato (segnalazione riservata) oppure da un utente non registrato (segnalazione anonima).
Per segnalazioni riservate si intendono le segnalazioni di utenti identificabili. Esse prevedono la regi-strazione preliminare dell’utente e successivamente, una volta creato l’account, l’utente può inviare la segnalazione. I dati del segnalante registrato sono separati dalla segnalazione, pertanto la segnalazione viene inviata al Responsabile in forma anonima. Soltanto il Responsabile è in grado di associare la se-gnalazione all’utente che l’ha creata e quindi visualizzare l’identità del segnalante.
Per segnalazioni anonime si intendono le segnalazioni che non consentono l’associazione della se-gnalazione al nominativo del segnalante, in quanto il dato del nominativo del segnalante non esiste. In questo caso il segnalante non è obbligato a registrarsi al sistema e può inviare la segnalazione come utente non registrato.
Le segnalazioni possono essere:
a)
segnalazione scritta: i campi di segnalazione scritta previsti dal sistema informatico sono i se-guenti:

informazioni sull’illecito

oggetto

tipologia del segnalante (rapporto del segnalante con l’Organizzazione dell’Asp Charitas)

natura dell’illecito (elenco di valori preimpostati configurabili e selezionabili tramite menu a ten-dina del programma informatico)

soggetti coinvolti

autori dell’illecito

persone informate

luoghi e date

unità Organizzativa/e delle persone coinvolte

luogo in cui si è verificato il fatto

data (anche presunta) in cui si è verificato il fatto

data (anche presunta) di conclusione del fatto

descrizione dei fatti
b) Segnalazione vocale: la segnalazione vocale consente al segnalante di compilare campi limitati e di fornire le informazioni tramite messaggio vocale. La voce del segnalante sarà irriconoscibile grazie ad un sistema integrato di distorsione vocale.
Il RPCT (o solo in sua assenza la figura da esso incaricata) è l’unico soggetto abilitato, mediante speci-fiche credenziali di accesso al portale, alla lettura delle segnalazioni e, pertanto, responsabile della cu-stodia di tali credenziali, il quale adotta ogni precauzione perché nessun altro possa acquisirle o accedere al portale per mezzo delle stesse.
Art. 4
IL SEGNALANTE (WHISTEBLOWER)
L’ambito soggettivo di applicazione della disciplina prevista dal D.lgs. n. 24/2023 ricomprende tutti i sog-getti che si trovino, anche solo temporaneamente, in rapporti lavorativi con l’Asp Charitas, pur se privi

della qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti ecc…) e coloro che ancora non abbiano un rapporto giuridico con l’Ente (ad esempio in fase di trattative precontrattuali), nonché coloro il cui rap-porto sia cessato o che siano in periodo di prova. Il segnalante (whistleblower) coincide dunque con la persona fisica che effettua una segnalazione sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
Art. 5
OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
Oggetto di segnalazione possono essere le informazioni sulle violazioni di specifiche normative nazionali e dell’Unione Europea, in particolare le informazioni sulle violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Ente.
La violazione può riguardare:
- il diritto nazionale: illeciti civili, amministrativi, penali, contabili;
- il diritto dell’Unione Europea, in particolare:
▪ illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al D. Lgs 24/2023 1e tutte le normative nazionali che ne danno attuazione, anche se non espressamente citate nel richiamato alle-gato;
▪ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri;
▪ atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le norme in materia di concorrenza e di aiuti di stato e di imposta sulle società;
▪ atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori richiamati;
La segnalazione può avere ad oggetto anche:
• le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate (si pensi, ad esempio, all’occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione);
• le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
• i fondati sospetti.
Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio). Non sono ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività che non comportino la violazione di disposizioni normative nazionali o europee.
La segnalazione è effettuata a salvaguardia dell’integrità dell’Asp Charitas in quanto Pubblica Amministra-zione. Il segnalante non dovrà utilizzare pertanto l’istituto in argomento per:
1 La normativa comunitaria richiamata nell’Allegato 1 riguarda: contratti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e preven-zione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- scopi meramente personali;
- effettuare contestazioni e/o rivendicazioni di lavoro nei confronti dei propri superiori gerarchici o nei con-fronti dell’Asp medesima, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza degli organismi/uffici competenti.
Sono inoltre escluse dall’ambito di applicazione del D. Lgs n. 24/2023 le segnalazioni di violazioni già disci-plinate in via obbligatoria dagli atti nazionali o dell’Unione Europea, per le quali si rimanda alle norme di riferimento.
È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la puntuale valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire correttamente la segnalazione.
In particolare è necessario che risultino chiare:
• le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
• la descrizione del fatto;
• le generalità o altri elementi che consentano di identificare, attraverso un sistema cifrato ed anonimo in ogni passaggio, il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
Art. 6
DIVIETO DI RITORSIONE ED ALTRE MISURE DI PROTEZIONE ACCORDATE A CHI EFFETTUA SEGNALAZIONI, DENUNCE ALL’AUTORITÀ GIURISDIZIONALE COMPETENTE O DIVULGAZIONI PUBBLICHE2
Le persone che segnalano al RPCT, all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'Autorità Nazionale Anti-corruzione (ANAC) o divulgano pubblicamente (nei casi tassativamente previsti per legge) le violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo, non possono subire alcuna ritorsione.
L’assenza di natura ritorsiva dei comportamenti, atti o omissioni previsti dall’art. 17 del D. Lgs n. 24/2023 nei confronti del segnalante deve essere provata da colui che li ha posti in essere. Salvo prova contraria, si presume che gli stessi siano conseguenza della segnalazione.
Le condotte di natura ritorsiva sono esemplificate all'art. 17 comma 4 del richiamato D.lgs.
I divieti di ritorsione e le misure di protezione previste per il whistleblower si applicano anche a:
a) persone dello stesso contesto lavorativo che assistono il segnalante nel processo di segnalazione (“facili-tatori”), la cui identità deve essere mantenuta riservata;
b) persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
c) persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che hanno con lui un rapporto abituale e corrente;
d) Enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora;
e) Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
f) Persone che hanno effettuato una segnalazione anonima, che sono state successivamente identificate, e che hanno subito ritorsioni. Si precisa che l’inversione dell’onere della prova non opera nei casi in cui a lamentare una ritorsione sia uno dei soggetti di cui dalla lett. a) alla lett. e). Dunque, spetterà ai suddetti soggetti fornire la prova di aver subito una ritorsione.
2 Art. 15 D.lgs. 24/2023
Art. 7
SEGNALAZIONE DI MISURE DISCRIMINATORIE O RITORSIVE
L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata esclusivamente all'ANAC dall'interessato, secondo le modalità previste da ANAC e disponibili sul sito dell’Autorità.
L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o gli altri organismi di garanzia o di disciplina, per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
In caso, per errore, la comunicazione di misure ritorsive pervenga ad un soggetto diverso da ANAC (ad esempio il RPCT) costui, garantendo la necessaria riservatezza, provvederà a trasmetterla tempestivamente ad ANAC, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.
Qualora vengano accertate dall’ANAC misure discriminatorie, il responsabile che le ha adottate potrà incor-rere nelle sanzioni previste dall’art. 21 del D. Lgs n. 24/2023.
L'adozione di misure discriminatorie o ritorsive è fonte di responsabilità disciplinare.
Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Amministrazione sono nulli.
L’Asp Charitas promuove, a tutela dei segnalanti, un’efficace attività di comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione delle violazioni, a tutela del pubblico interesse, nell’ambito dei percorsi di formazione sull’etica pubblica e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 24 del 14.09.2023.
Art. 8
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs n. 24/2023 l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
Allo stesso modo è tutelata l’identità delle persone coinvolte e menzionate nelle segnalazioni fino alla con-clusione dei procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni stesse.
Per identità si intende non solo il nominativo della persona, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identità della persona stessa, pertanto, l’intera procedura e gestione della segnalazione ricevuta attraverso il canale interno di cui all’art. 2 avviene in modalità riser-vata, in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato.
Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente al RPCT o in sua assenza alla figura dal medesimo designata e a tutti i soggetti competenti appositamente formati e debitamente autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del GDPR 2016/679.
In caso di mancato rispetto della tutela della riservatezza del segnalante, il RPCT, gli altri soggetti sopra citati e l’Amministratore di Sistema rispondono disciplinarmente. Il RPCT può inoltre incorrere nelle sanzioni previste dalle norme vigenti.
La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario all’accertamento della fonda-tezza della segnalazione e, se del caso, all’adozione dei provvedimenti conseguenti e/o all’esaurirsi di even-tuali azioni avviate a seguito della segnalazione. Successivamente, tali dati saranno distrutti.
In ogni caso, la conservazione dei dati non potrà superare il termine dei cinque anni dalla data in cui viene comunicato al segnalante l’esito finale della procedura di segnalazione.
In particolare:
• nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di Procedura Penale;
• nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
• nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall’Asp Charitas nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l’identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito di-sciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti ad essa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
Nel caso in cui l’identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l’addebito disciplinare, l’Ente non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non ac-consente espressamente alla rivelazione della propria identità. In tale caso il RPCT provvederà quindi ad acquisire tale consenso presso il segnalante, utilizzando la piattaforma informatica dedicata, attraverso ri-chiesta di sottoscrizione del suddetto consenso. IL RPCT che riceve la segnalazione e coloro che sono coin-volti nella gestione della medesima, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare.
La segnalazione è sottratta all’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i e dall’ accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e seguenti del D. Lgs. 33/2013.
Art. 9
FONTI DI RIFERIMENTO
Il presente regolamento è predisposto in conformità alle disposizioni vigenti in materia, di seguito richiamate:

Legge 179/2017 sul Whistleblowing “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” in vigore dal il 29/12/2017 a tutela del dipendente pubblico e privato e che prevede che sia predisposto “almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informa-tiche, la riservatezza dell’identità del segnalante”;

D. lgs 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023 n. 63) recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la prote-zione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Decreto whistleblowing)».
Il Decreto impone a tutte le aziende private con una media, nell’ultimo anno, di almeno 50 dipendenti a tempo determinato o indeterminato, o che, anche se non abbiano raggiunto detta media, abbiano adot-tato un MOG ai sensi della Legge 231, l’istituzione di canali interni sicuri per la segnalazione degli illeciti.
Sono obbligati ad adottare un canale di gestione del Whistleblowing tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le autorità amministrative indi-pendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall’art. 2 comma 1 lettere m) e o) del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, anche se quotate;

Linee guida ANAC e PNA :
- Delibera n. 469 del 9 giugno 2021. L’ANAC, con la Delibera n. 469 del 9 giugno 2021, ha emesso le “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistle-blowing)” con la chiara indicazione che le segnalazioni, al fine di tutelare il segnalante, debbano essere trattate con sistemi informatizzati e crittografici;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2019: Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019: “Il RPCT, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari ad una prima attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute da ritenersi obbligatoria in base al comma 6 dell’Art. 54bis. Si rammenta infatti che la richiamata disposizione prevede che ANAC irroghi sanzioni pecuniarie da 10.000 a 50.000 euro qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del Responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
-
Art. 1 comma 51 della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” introduce nel D.lgs. n. 165/2001 “Norme ge-nerali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, una nuova disposi-zione, l’Articolo 54-bis, intitolato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”. La norma, intro-duce di fatto, per la prima volta, la regolamentazione del whistleblowing nell’ambito della Pubblica Am-ministrazione. Prevista la tutela per il lavoratore pubblico che segnali un illecito o violazione ai soggetti preposti, proteggendolo contro le eventuali ritorsioni da parte di colleghi o superiori;
-
Articolo 6, comma 2-bis del D.lgs. n. 231/2001: introdotto dall’Art. 2 della Legge n. 179 del 2017 prevede l’utilizzo di “almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante”;
-
Regolamento ANAC: Il regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere san-zionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54 bis D.lgs n. 165/2001 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 205 del 18 agosto 2020;
-
D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e s.m.i..
Art. 10
DISPOSIZIONI FINALI
La procedura e le disposizioni individuate nel presente Regolamento potranno essere sottoposti a eventuale revisione, qualora necessario.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda al D. Lgs n. 24/2023, alle indicazioni fornite da ANAC in materia e alla normativa vigente.
Il presente Regolamento è consultabile attraverso il sito istituzionale dell’Asp www.charitasasp.it – nella se-zione Amministrazione Trasparente.
L’Asp promuove iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale per divulgare le finalità dell’istituto del whistleblowing e la procedura per il suo utilizzo.